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L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio".
Italo Calvino da: Le città invisibili (1972)

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"Animale politico" e "Uomo politico" ...

"Animale politico" e "Uomo politico" ...
Nelle società cosiddette civili l' Uomo è un "Animale Politico", anche colui che si astiene poichè, suo malgrado, contribuisce comunque, non partecipando, alla qualità della Politica.
Egli, l'Uomo, è, francamente detto, un'essere imperfetto quindi indotto a sbagliare, quando non lo fa volutamente può, prima o poi, comunque stancarsi e cedere, per i suoi umani limiti, alle occasioni che la vita gli offre.
Ciò vuol dire che l' Uomo spesso fallisce, ma questo non esclude sia suo Diritto e Dovere battersi, fino ad allora, per le idee progressiste che possono apportare piccoli o grandi miglioramenti alla Società.
Quando questo avviene egli è diventato un vero "Uomo Politico".

Giovanni Intagliata

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La libertà và sempre conquistata

AugustaVìvã lancia una proposta d'opinione sulla gestione dei Registri Tumori delle zone industriali

La gestione dei Registri Tumori è giusto che sia a carico del Ministero o di una semplice associazione culturale?
Esprimi la Tua opinione utilizzando la "proposta d'opinione" pubblicata qui a lato
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AugustaVìvã lancia una proposta d'opinione sull' "Accorpamento" del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute viene accorpato al Ministero del Welfare. Cosa ne pensi? Esprimi la Tua opinione nella "Proposta d'opinione" qui a lato.
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Sconcertante denuncia del Prof. Giordano: "i fondi per la Ricerca sul Cancro vanno solo al Nord"

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martedì 27 gennaio 2009

Incostituzionale limitare l´entrata e lo smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali


di Eleonora Santucci
26/01/2009
(fonte: greenreport.it)
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LIVORNO. Dopo la legge regionale sarda anche la disposizione della legge regionale della Puglia che limita lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale viene cassata. La Corte Costituzionale – con sentenza numero 10/2009 depositata in cancelleria il 23 gennaio 2009 – dichiara incostituzionale la legge regionale pugliese – legge regionale 29/2007 - nella parte in cui limita il trasporto e lo smaltimento alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti speciali (articolo 3 primo comma l.r. 29/2007). Perché non rispetta i principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale e perché inciderebbe ingiustificatamente sulle posizioni dei gestori dei rifiuti.
In base alle disposizioni regionali i produttori e i trasportatori di rifiuti speciali provenienti da altre regioni dovevano dimostrare, sulla base di una precisa procedura, di non avere nessun’altra possibilità di smaltire i rifiuti presso impianti più vicini al luogo di produzione. Dunque chi produceva e trasportava non aveva il divieto di entrare ma doveva provare che non c’era altro luogo prossimo e idoneo per smaltirli. Una legge varata con l’intento di una maggior tutela per il suo territorio perché inseriva un divieto “relativo” e non assoluto (come invece quella Sarda) ossia la prova concreta dell’assenza di un impianto prossimo al luogo di produzione del rifiuto speciale dove poterlo smaltire. Un modo inoltre, per cercare di arginare (se pur in parte) l’ingente questione dei traffici illegali dei rifiuti.
Ma secondo il legislatore nazionale e nello specifico quello del 2006 (testo unico ambientale) e quello del 2008 (Dlgs 04/08 che ha apportato modifiche allo stesso testo unico) l’obbligo del rispetto del principio di autosufficienza, ossia di smaltire i rifiuti urbani nella stessa regione in cui sono stati prodotti, non vale per i rifiuti speciali pericolosi e non. Fatti salvi accordi tra Ambiti territoriali ottimali, i rifiuti urbani infatti devono essere trattati nell’Ambito territoriale ottimale (Ato) dove sono prodotti garantendo comunque il rispetto degli obiettivi gerarchici di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riciclo, recupero di materia ed energia, smaltimento.
Quindi i rifiuti speciali possono essere trasportati e smaltiti in regioni diverse rispetto al luogo di produzione in impianti appropriati. Per i rifiuti pericolosi e speciali non è possibile infatti preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento.
Peraltro, in vista della necessità che lo smaltimento dei rifiuti speciali sia effettuato nella maniera più appropriata in strutture specializzate - non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale – secondo la giurisprudenza in ordine logico va data priorità al requisito della specializzazione rispetto a quello della prossimità.

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